STATUTO CISCS
di
STATUTO del «CENTRO INTERNAZIONALE DELLO SPETTACOLO E DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE per l’educazione all’immagine e con l’immagine (CiSCS)»
Articolo 1) È costituito il «CENTRO INTERNAZIONALE DELLO SPETTACOLO E DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE per l'educazione all'immagine e con l'immagine (CiSCS)», d’ora innanzi chiamato anche «CiSCS». Il CiSCS è nato per volontà di P. Nazareno Taddei sj.
Il CiSCS è una associazione di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000 e non ha scopo di lucro.
L’associazione ha sede in Roma ed è costituita a tempo indeterminato.
Articolo 2) L’associazione si propone di contribuire alla liberazione dell'uomo contemporaneo dalla massificazione indotta dai mass media, a una valorizzazione degli aspetti positivi degli stessi e a una formazione umana e sociale adeguata alle esigenze psicosociali imposte dall'era della comunicazione tecnologica con la Metodologia Taddei della «lettura strutturale» e della «strategia dell’algoritmo contornuale».
In particolare, il CiSCS si propone:
a) di istituire studi e ricerche di livello scientifico a carattere specifico e interdisciplinare sul fenomeno e sulla natura dell'immagine tecnica e dei mass media che la usano e sull'inserimento delle nuove tecnologie di informazione e di comunicazione nell'istruzione e nell'educazione;
b) di istituire corsi di sensibilizzazione, di formazione teorica e pratica, nonché di addestramento operativo, per educatori e docenti d'ogni livello e grado, corsi e attività didattiche per l’educazione dell’infanzia e della gioventù, oltre che per persone interessate al problema o personalmente o professionalmente;
c) di provvedere alla preparazione e diffusione di materiale (p.e. librario, di stampa, audiovisivo) che serva in qualsiasi forma all'opera di studio e di educazione di cui sopra;
d) di dar vita a qualsiasi altra attività (p.e. siti web, tv, radio) che, nel rispetto della legge morale e civile, serva al raggiungimento delle finalità del Centro.
e) di dar vita, qualora se ne ravvisasse la necessità per rafforzare le finalità del CiSCS, a un movimento d’opinione che verrà chiamato «MEMP (Movimento Ecologia Mentale e Politica)».
Articolo 3) Il Centro svolge la propria attività direttamente e attraverso le Sezioni, riunite eventualmente in Delegazioni. Le Delegazioni — che possono essere Nazionali e/o Regionali — coordinano l'attività delle Sezioni.
Le Sezioni — che comprendono una Provincia o un Comune — svolgono attività secondo la metodologia del Centro, nel proprio ambito locale scolastico o extrascolastico.
Articolo 4) Il CiSCS provvede allo sviluppo delle proprie attività con i mezzi finanziari che gli derivano: dalla dotazione patrimoniale iniziale costituita dall'apporto dei soci fondatori; dalle elargizioni e dalle quote dei soci; da eventuali proventi, offerte, sovvenzioni, donazioni e lasciti per scopi sia generali sia particolari attinenti alle finalità statutarie; da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici.
Il Centro reperisce fondi anche dalle elargizioni di sostenitori «iscritti», persone fisiche o giuridiche o enti simpatizzanti del CiSCS e della sua attività i quali, senza diritti e senza doveri di partecipazione alla vita sociale, versano un contributo annuale.
È prevista la categoria dei sostenitori «giovani» costituita da persone fisiche che non abbiano superato i 30 anni di età e che condividendo le finalità del Centro si impegnino a un periodo di formazione; essi versano un contributo annuale.
Articolo 5) Sono Soci Fondatori del CiSCS le persone fisiche o giuridiche o gli Enti che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo o entro tre mesi dalla data della Costituzione sono state cooptate o iscritte nello speciale elenco.
Sono Soci Ordinari, le persone fisiche o giuridiche e gli Enti che contribuiscono all'attività e allo sviluppo del Centro con la loro collaborazione personale, con un'adeguata elargizione e con il versamento delle quote sociali e la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio d'Amministrazione.
Sono Soci Onorari, le persone fisiche che abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo del Centro. Non sono tenuti al versamento della quota sociale e non hanno diritto di voto. Si diventa Soci Onorari su proposta di un socio con approvazione all’unanimità dell’ Assemblea.
Tutti i Soci sono tenuti al rispetto e alla divulgazione della Metodologia Taddei.
a) per decesso della persona fisica, rispettivamente per scioglimento della persona giuridica o dell'Ente associati;
b) per cessata adesione del Socio ai suoi impegni statutari o per gravi inadempienze nei confronti del CiSCS, a giudizio del Consiglio d'Amministrazione;
c) per dimissioni del Socio, previa accettazione del Consiglio d'Amministrazione e previo adempimento degli obblighi precedenti nei confronti del Centro.
Articolo 7) In materia di ammissione e dimissione dei Soci, avverso il Consiglio d'Amministrazione, è ammesso ricorso all'Assemblea.
Articolo 9) Il Presidente dell'Associazione è designato per la prima volta in sede di costituzione ed è nominato a vita.
Successivamente il Presidente è nominato dall'Assemblea e dura in carica cinque anni, rieleggibile.
Articolo 10) Il Presidente ha la rappresentanza legale del CiSCS sia nel campo negoziale che giudiziale e adotta in caso d'urgenza tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio di Amministrazione stesso nella prima riunione successiva.
Il Presidente, nell’ambito dei poteri a lui spettanti, può delegare altri a rappresentarlo nelle forme di legge.
Nel caso di impedimento a delegare il proprio rappresentante, il Presidente è sostituito dal Consigliere d’Amministrazione piú anziano d’età.
Articolo 11) L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci. Essa si riunisce almeno una volta all'anno e comunque quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.
Essa è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata.
Le deliberazioni riguardanti soci o aspiranti soci o cariche sociali sono prese sempre a scrutinio segreto.
L'Assemblea nomina il Consiglio d'Amministrazione e il revisore dei conti, delibera sul programma delle attività statutarie e sulle questioni di carattere generale, determina le elargizioni dei Soci e fissa le quote sociali, approva i bilanci, dirime eventuali questioni relative all'ammissione e dimissione dei Soci.
Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dall’Assemblea Generale con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
I Soci possono sempre farsi rappresentare in assemblea da altro Socio con delega scritta.
I processi verbali dell'Assemblea sono stesi in apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa, nominati di volta in volta.
Articolo 12) Il Consiglio d'Amministrazione del CiSCS è composto da 7 membri di cui 6 nominati dall'Assemblea tra i Soci e rieleggibile, oltre il Presidente.
Il Consiglio d'Amministrazione può cooptare nel proprio seno Delegati Nazionali o Regionali e Direttore di Sezione o centrale o periferica, anche solo a tempo determinato per particolari circostanze dell'attività del Centro in quel momento.
Articolo 13) Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica cinque anni.
Esso è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari per quanto concerne l'efficienza del CiSCS nella lettera e nello spirito del presente Statuto e in conformità alla delibera dell'Assemblea.
Esso, inoltre, delibera circa l'ammissione e dimissione dei Soci, predispone i bilanci e provvede agli atti necessari e utili all'efficienza del Centro.
Articolo 14) Il Consiglio d'Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, mediante lettera raccomandata.
La convocazione in seduta ordinaria dev'essere fatta almeno tre volte l'anno.
Essa può essere fatta quando se ne ravvisa la necessità, su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di tre membri dello stesso Consiglio d'Amministrazione.
Articolo 15) Le cariche di Presidente e di Consigliere d'Amministrazione sono gratuite e non possono dar diritto a emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese.
Articolo 16) La vigilanza contabile sull'amministrazione del CiSCS è esercitata da un revisori dei conti, nominato per un quinquennio dall'Assemblea Generale tra i Soci.
Articolo 17) L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile successivo, il Consiglio d'Amministrazione presenta all'Assemblea Generale, che li discute e approva a maggioranza dei presenti i bilanci consuntivo e preventivo, accompagnati dalla relazione unica del Presidente nonché dalla relazione del revisione dei conti.
I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti in attività istituzionali previste dal presente statuto.
Articolo 18) Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci, con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale, se del caso, provvederà alla nomina di uno più liquidatori, attribuendone i relativi poteri.
Articolo 19) In caso di scioglimento, cassazione o estinzione del CiSCS ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta all'ente o persona che l'Assemblea crederà opportuno designare e che condivida gli stessi fini di utilità sociale.
Articolo 20) Per l’esecuzione del presente Statuto potrà essere emanato un regolamento interno.
Articolo 21) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti.
STATUTO approvato dall’Assemblea CiSCS del 15 giugno 2008 all’unanimità